Art. 7.
(Attribuzioni del SIS).

      1. Il SIS non è servizio di polizia giudiziaria.
      2. Gli agenti del SIS non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
      3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti del SIS non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
      4. Gli agenti di cui all'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di riferire su

 

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atti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, qualora sia necessario, anche direttamente al direttore generale del SIS, che ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
      5. Il segretario generale del CESIS ed il direttore generale del SIS hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale del CESIS e del direttore generale del SIS, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Gli agenti del SIS possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso e possono, con il consenso dell'interessato, ottenerne la consegna o trarne copia.
      7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti del SIS, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e, in caso di mancata comparizione, possono disporne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
      8. Gli atti compiuti da agenti del SIS o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esterni, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili qualora possano costituire reato, se non su richiesta del Ministro della giustizia. La richiesta è anche condizione per lo svolgimento delle indagini preliminari.
      9. Con le stesse modalità di cui all'articolo 6, comma 1, gli agenti del SIS possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
 

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      10. Quando le operazioni di cui al presente articolo sono compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
      11. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
      12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato riferiscono trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, e annualmente al Parlamento, delle intercettazioni, in forma non specifica ma per categorie e motivazioni, nonché delle operazioni compiute ai sensi del presente articolo.